Riferimenti normativi: artt. 55-56 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
I beni culturali demaniali indicati nell’art. 54, comma 1 del Codice sono inalienabili; gli altri beni culturali di proprietà pubblica o appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che non rientrano in tale elenco possono essere alienati solo a seguito di decreto emesso dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna (Co.Re.Pa.Cu), organo ministeriale competente all’adozione del provvedimento di autorizzazione.
L'Ente proprietario deve pertanto inoltrare istanza di autorizzazione ad alienare al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia Romagna indicando contestualmente la destinazione d’uso in atto e prevista del bene, il programma delle misure necessarie ad assicurarne la conservazione, gli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione e le modalità di fruizione pubblica che si intendono garantire.
L'autorizzazione è rilasciata su parere del Soprintendente, sentita la regione e gli altri enti territoriali interessati per l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione, a condizione che la destinazione d’uso proposta non arrechi pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene e sia compatibile con il carattere storico artistico del bene. Il Ministero, inoltre, ha facoltà di dettare prescrizioni e condizioni sulle misure di conservazione, fruizione e valorizzazione programmate e da attuare, che saranno riportate nell'atto di alienazione e possono essere trascritte nei registri immobiliari su richiesta del Soprintendente.
L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui si riferisce, che resta comunque sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal D.Lgs. 42/2004.
Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici / Ufficio tutela beni architettonici / Ufficio tutela beni storico-artistici Responsabile: Funzionario competente per territorio Termine massimo di conclusione del procedimento: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza. |