La tutela del patrimonio culturale è un valore riconosciuto dalla Costituzione italiana, che all’art. 9 recita: “La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali", mentre all'art. 117 si precisano le specifiche competenze legislative attribuite a Stato e Regioni.

L'evoluzione normativa in questo settore è stata intensa, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione vigente in precedenza risalente alle cosiddette Leggi Bottai del 1939, in particolare riguardo alla definizione dei beni sottoposti a tutela, all’introduzione del concetto di valorizzazione e all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.

Attualmente, il principale riferimento normativo italiano in materia è costituito dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 2004 su proposta dell’allora Ministro dei beni e delle attività culturali Giuliano Urbani ed entrato in vigore il 1 maggio 2004.

Il Codice definisce il concetto di patrimonio culturale e individua le categorie di beni che vi afferiscono:  

Beni culturali      Beni paesaggistici 

In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, inoltre, il Codice specifica che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuoverne lo sviluppo della cultura, garantendo la conservazione del patrimonio culturale e favorendo la pubblica fruizione dello stesso.

In tal senso, la tutela si sostanzia nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, a seguito di adeguata attività conoscitiva, all’individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale e alla loro protezione e conservazione, al fine di assicurarne la pubblica fruizione. Le funzioni legislative in materia sono attribuite allo Stato per tramite del Ministero della Cultura, che può esercitarle direttamente ovvero conferirle, tramite forme di intesa e coordinamento, alle Regioni.

Distinta dalla tutela ma ad essa intimamente legata è la valorizzazione, che consiste nell’esercizio delle funzioni e nella regolamentazione delle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, a condizione che non se ne pregiudichino le esigenze di protezione e conservazione. La potestà legislativa in materia di valorizzazione del patrimonio culturale è attribuita alle Regioni.

La Soprintendenza assolve al suo compito istituzionale di tutela mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi previsti dal Codice, anche in coordinamento con i sovraordinati Uffici ministeriali.

I Funzionari della Soprintendenza hanno responsabilità di tutela sul patrimonio culturale ricadente nell’area territoriale di competenza ed espletano le loro attività nell'ambito dei compiti individuati per le rispettive Aree Funzionali di appartenenza.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela, la Soprintendenza è coadiuvata dall'attività svolta sul territorio dalle figure degli  Ispettori onorari

Ulteriori contenuti:

AREE FUNZIONALI
FUNZIONARI REFERENTI PER LA TUTELA TERRITORIALE

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
MODALITÀ INVIO ISTANZE E DOCUMENTAZIONE
MODULISTICA

© 2024 - SABAP-BO - Contenuti e Redazione Siriana Zucchini - Applicazioni Web e Design CMC srls