Riferimenti normativi: artt. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Le attività di ricerca archeologica e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero della Cultura, che può svolgerle direttamente ovvero affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati.

A tal fine il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere, corrispondendo al proprietario dell'immobile un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, che può essere liquidata in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Come disposto dall'art. 92 del Codice, in caso di ritrovamenti il Ministero corrisponde al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento o al concessionario dell'attività di ricerca un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate.

Nel caso di scavi e ricerche affidati in concessione, il rilascio del provvedimento è competenza della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio su istruttoria e parere degli Uffici periferici spettanti per territorio (Soprintendenze, Parchi Archeologici e Direzioni Regionali Musei), cui va inoltrata l'istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'ICA - Istituto Centrale per l'Archeologia e concordando con l'Ufficio periferico competente la documentazione necessaria da allegare, individuata sulle basi delle caratteristiche del sito, delle peculiarità delle indagini e delle criticità per il patrimonio archeologico note negli areali interessati.

Le concessioni hanno una validità minima di 12 mesi e un termine massimo di 36, fatta salva la possibilità di rinnovo, con validità ricorrente dalla data del rilascio.

Per ulteriori informazioni in merito a procedura e modulistica consultare l'apposita sezione del sito ICA - Istituto Centrale per l'Archeologia.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici
Responsabile:
Funzionario archeologo competente per territorio 
Referente per l'Ufficio tutela:
Silvana Sani
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

 

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