Riferimenti normativi: art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Le cose di interesse archeologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato.

Come disposto dall'art. 90 del Codice, chiunque scopra in maniera fortuita beni archeologici deve farne denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenuti.

Lo scopritore ha facoltà di rimuoverli solo al fine di garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente; se la scoperta riguarda cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha può rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Della scoperta fortuita sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici
Responsabile:
Funzionario archeologo competente per territorio 
Referente per l'Ufficio tutela:
Carolina Ascari Raccagni

 

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