Riferimenti normativi: art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Le cose di interesse archeologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato.
Come disposto dall'art. 90 del Codice, chiunque scopra in maniera fortuita beni archeologici deve farne denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenuti.
Lo scopritore ha facoltà di rimuoverli solo al fine di garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente; se la scoperta riguarda cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha può rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
Della scoperta fortuita sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici Responsabile: Funzionario archeologo competente per territorio Referente per l'Ufficio tutela: Carolina Ascari Raccagni |