Riferimenti normativi: art. 91 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

La normativa vigente attribuisce la proprietà allo Stato di quanto di interesse storico, artistico, archeologico rinvenuto nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’entrata in vigore della Legge 20 giugno 1909 n. 364, come disposto all'art. 91 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi agli artt. 822 e 826 del codice civile.

Il possesso di reperti archeologici è, pertanto, ritenuto lecito solo in presenza di documenti o altri titoli che ne attestino:

  1. la proprietà privata anteriore all’entrata in vigore della L. 364/1909;
  2. il regolare acquisto, a titolo originario o derivato;
  3. il rilascio da parte dello Stato, a titolo di corresponsione del premio di rinvenimento o di altra giustificata cessione.

Occorre evidenziare che stabilire la liceità del possesso di materiale archeologico da parte di privati in assenza di titoli o documenti adeguati è competenza dell’Autorità Giudiziaria; alla Soprintendenza spettano il riscontro e la verifica di autenticità dei reperti archeologici nonché la valutazione dell’interesse particolarmente importante ai fini di un eventuale avvio del procedimento di dichiarazione ai sensi dell’art. 13 del Codice.

La comunicazione alla Soprintendenza da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da inviare agli indirizzi di posta elettronica istituzionali PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; PEO: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità valido e, se possibile, da una documentazione fotografica di massima dei reperti. Nella dichiarazione si chiede di inserire tutta la documentazione utile a dimostrare il lecito possesso dei reperti, ivi inclusa qualsiasi testimonianza che possa attestare anche indirettamente la presenza di tali beni presso il privato prima dell’anno 1909. La segnalazione dovrà indicare il luogo ove sono custoditi i reperti.

Alla ricezione della comunicazione, segue un sopralluogo, concordato per le vie brevi, da parte di un Funzionario archeologo, al fine di riscontrare i reperti dichiarati, verificarne l’autenticità e documentarli con misure e riprese fotografiche.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici
Responsabile: Carolina Ascari Raccagni

  • per il modello di dichiarazione sostitutiva di possesso di beni archeologici consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA

 

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