Riferimenti normativi: art. 91 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
La normativa vigente attribuisce la proprietà allo Stato di quanto di interesse storico, artistico, archeologico rinvenuto nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall’entrata in vigore della Legge 20 giugno 1909 n. 364, come disposto all'art. 91 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi agli artt. 822 e 826 del codice civile.
Il possesso di reperti archeologici è, pertanto, ritenuto lecito solo in presenza di documenti o altri titoli che ne attestino:
- la proprietà privata anteriore all’entrata in vigore della L. 364/1909;
- il regolare acquisto, a titolo originario o derivato;
- il rilascio da parte dello Stato, a titolo di corresponsione del premio di rinvenimento o di altra giustificata cessione.
Occorre evidenziare che stabilire la liceità del possesso di materiale archeologico da parte di privati in assenza di titoli o documenti adeguati è competenza dell’Autorità Giudiziaria; alla Soprintendenza spettano il riscontro e la verifica di autenticità dei reperti archeologici nonché la valutazione dell’interesse particolarmente importante ai fini di un eventuale avvio del procedimento di dichiarazione ai sensi dell’art. 13 del Codice.
La comunicazione alla Soprintendenza da parte del privato del possesso o della detenzione di materiale archeologico deve pervenire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da inviare agli indirizzi di posta elettronica istituzionali PEC:
Alla ricezione della comunicazione, segue un sopralluogo, concordato per le vie brevi, da parte di un Funzionario archeologo, al fine di riscontrare i reperti dichiarati, verificarne l’autenticità e documentarli con misure e riprese fotografiche.
Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici
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