Riferimenti normativi: artt. 10 e 12-16 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

MODULISTICA


Per quanto concerne l'apposizione delle disposizioni di tutela, il cosiddetto decreto di vincolo, la normativa individua due distinte procedure per i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati. Nel caso di beni di proprietà di Stato, regioni, province, comuni, altri enti o istituti pubblici e di persone giuridiche private senza scopi di lucro il Codice prevede la specifica procedura della verifica di interesse culturale (VIC) che ne accerti l'interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico.
Nel caso di beni appartenenti a soggetti privati l'apposizione del "vincolo" discende dalla dichiarazione di interesse culturale e le disposizioni di tutela diventano efficaci già a partire dalla notifica di avvio del procedimento. Un bene di proprietà privata, per essere dichiarato di interesse culturale, deve presentare un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante; oppure rivestire un interesse particolarmente importante a causa del suo riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; oppure, nel caso di collezioni o serie di oggetti, rivestire un eccezionale interesse per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica.

L'apposizione del vincolo riconosce il bene come facente parte del patrimonio artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nazionale e lo sottopone alle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del Titolo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Verifica dell'interesse culturale di beni immobili di proprietà pubblica (VIC)

Ai sensi degli artt. 10, c. 1 e 12 del Codice i beni immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche private senza fine di lucro (ad es. fondazioni, onlus, etc.), ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono da considerarsi sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice (cosiddetta tutela ope legis) fino a quando non sia stata effettuata la VIC.

Pertanto l’Ente proprietario è invitato a presentare la richiesta di verifica dell’interesse culturale, contattando preliminarmente il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia Romagna per essere accreditato online, sottoscrivendo un protocollo d’intesa che definisce i tempi e il numero dei beni da verificare. L’ente proprietario inserisce i dati identificativi e la scheda descrittiva del bene sulla piattaforma ministeriale dedicata utilizzando la password assegnata; tale documentazione deve essere contestualmente inviata al Segretariato Regionale e, per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio che si occuperà della fase istruttoria.

Si raccomanda di fornire una documentazione adeguata che possa garantire una valutazione esaustiva del bene sottoposto a VIC:

La Soprintendenza trasmetterà l’istruttoria alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna (CoRePaCu), organo ministeriale competente all’adozione del provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse culturale (esito positivo della VIC) o di lettera di non interesse (esito negativo della VIC).

Nel caso di esito positivo, il decreto di vincolo così emanato conferma in via definitiva la sottoposizione del bene a tutela ai sensi della Parte II del Codice.
Nel caso di esito negativo, viene dichiarato che il bene non presenta interesse culturale e, pertanto, non è più sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del Codice.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni architettonici 
Responsabile: Funzionario architetto competente per territorio
Collaboratori: Francesca Caldarola, Patrizia Grazioli, Sara Masinelli, Lorenza Roversi
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

  • per le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA
 
Verifica dell'interesse culturale di beni mobili di proprietà pubblica (VIC)

Ai sensi degli artt. 10, c. 1 e 12 del Codice i beni mobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche private senza fine di lucro (ad es. fondazioni, onlus, etc.), di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono da considerarsi sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice (cosiddetta tutela ope legis) fino a quando non sia stata effettuata la VIC.

Pertanto l’Ente proprietario può presentare la richiesta di verifica dell’interesse culturale, contattando preliminarmente il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia Romagna per essere accreditato online, sottoscrivendo un protocollo d’intesa che definisce i tempi e il numero dei beni da verificare. L’ente proprietario inserisce i dati identificativi e la scheda descrittiva del bene sulla piattaforma ministeriale dedicata utilizzando la password assegnata; tale documentazione deve essere contestualmente inviata al Segretariato regionale e, per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, che si occuperà della fase istruttoria.

Si raccomanda di fornire una documentazione adeguata che possa garantire una valutazione esaustiva del bene sottoposto a VIC:

L’Ufficio trasmetterà l’istruttoria alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna (CoRePaCu), organo ministeriale competente all’adozione del provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse culturale (esito positivo della VIC) o di lettera di non interesse (esito negativo della VIC).

Nel caso di esito positivo, il decreto di vincolo così emanato conferma in via definitiva la sottoposizione del bene a tutela ai sensi della Parte II del Codice.
Nel caso di esito negativo, viene dichiarato che il bene non presenta interesse culturale e, pertanto, non è più sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del Codice.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni storico-artistici
Responsabile: Funzionario storico dell'arte competente per territorio
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

  • per le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA
 
Verifica d'ufficio dell'interesse archeologico di beni immobili di proprietà pubblica (VIC)

Ai sensi degli artt. 10, c. 1 e 12 del Codice per i beni archeologici di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche private senza fine di lucro (ad es. fondazioni, onlus, etc.), ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l’Amministrazione può procedere d’ufficio all’istruttoria, inserendo direttamente i dati identificativi del proprietario e la scheda descrittiva del bene sulla piattaforma ministeriale dedicata, comunicando, quindi, l’avvio del procedimento agli interessati e al Segretariato regionale.

Il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse archeologico da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna (CoRePaCu).

Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici
Responsabile: Funzionario archeologo competente per territorio 
Referente per l'Ufficio tutela: Silvana Sani
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

  • per le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA
 
Dichiarazione di interesse culturale di beni immobili di proprietà privata

Ai sensi degli artt. 10, c. 3 e 13-16 del Codice, per i beni immobili appartenenti a soggetti privati la Soprintendenza può avviare d'ufficio il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, dandone comunicazione al proprietario, al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene stesso. 

La proprietà può presentare una richiesta per sottoporre il bene a tutela, trasmettendo all'Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la richiesta corredata della documentazione necessaria alla cortese attenzione dell’Ufficio Tutela Beni Architettonici.

Presa visione della documentazione pervenuta, la Soprintendenza, esercitando il proprio potere tecnico discrezionale, valuterà se avviare o meno il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dandone comunicazione ai privati proprietari, notificata tramite raccomandata A/R, PEC o messi comunali. Trascorso il tempo per la presentazione delle eventuali osservazioni dagli aventi titolo, l’Ufficio trasmetterà la propria istruttoria comprensiva di relazione storico-artistica alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna (CoRePaCu), organo competente all’adozione del provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse culturale, che sarà notificato ai privati proprietari.

Nel caso l’Ufficio non ritenga che sussistano i requisiti per l’avvio del procedimento, ne dà riscontro al richiedente.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni architettonici 
Responsabile: Funzionario architetto competente per territorio
Collaboratori: Francesca Caldarola, Patrizia Grazioli, Sara Masinelli, Lorenza Roversi
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza o all'avvio d'ufficio.

  • per le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA
 
Dichiarazione di interesse culturale di beni mobili di proprietà privata

Ai sensi degli artt. 10, c. 3 e 13-16 del Codice, per i beni mobili appartenenti a soggetti privati la Soprintendenza può avviare d’ufficio il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, dandone comunicazione al proprietario, al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene stesso.

La proprietà può presentare una richiesta per sottoporre il bene a tutela, trasmettendo all'Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la richiesta corredata della documentazione necessaria alla cortese attenzione del funzionario Storico dell'arte competente per territorio.

Presa visione della documentazione pervenuta, la Soprintendenza, esercitando il proprio potere tecnico discrezionale, valuterà se avviare o meno il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dandone comunicazione ai privati proprietari, notificata tramite raccomandata A/R, PEC o messi comunali. Trascorso il tempo per la presentazione delle eventuali osservazioni dagli aventi titolo, la Soprintendenza trasmetterà la propria istruttoria comprensiva di relazione storico-artistica alla CoRePaCu, organo competente all’adozione del provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse culturale, che sarà notificato ai privati proprietari.

Nel caso la Soprintendenza non ritenga che sussistano i requisiti per l’avvio del procedimento, ne dà riscontro al richiedente.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni storico-artistici
Responsabile: Funzionario storico dell'arte competente per territorio
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza o all'avvio d'ufficio.

  • per le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA
 
Dichiarazione di interesse archeologico di beni mobili e immobili di proprietà privata

Per i beni appartenenti a soggetti privati, la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione di interesse archeologico, anche su motivata richiesta della Regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene stesso, ai sensi dell’art. 14 del Codice, tramite raccomandata A/R, PEC o messi comunali.

Trascorso il termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli aventi titolo, l’Ufficio trasmette la propria istruttoria, comprensiva di relazione storico-artistica, alla CoRePaCu, organo competente all’adozione del provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse culturale, che sarà notificato ai privati proprietari.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici
Responsabile: Funzionario archeologo competente per territorio
Referente per l'Ufficio tutela: Silvana Sani
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo all'avvio d'ufficio.

  • per le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA
 
Dichiarazione di interesse culturale di beni immobili (Tutela storico-testimoniale)

I beni immobili che presentino un interesse culturale particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, anche qualora non avessero 70 anni o fossero opera di autore vivente, possono essere tutelati ai sensi dell’art. 10, c. 3, lettera d) del Codice, secondo la cosiddetta “tutela storico-testimoniale” o “storico-relazionale”.

La proprietà (pubblica o privata) può presentare una richiesta, seguendo le indicazioni già fornite per la Dichiarazione di Interesse culturale per i beni immobili di proprietà privata. L’immobile tutelato ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d) è da ritenersi a tutti gli effetti sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del Codice.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni architettonici 
Responsabile:
Funzionario architetto competente per territorio
Collaboratori:
Francesca Caldarola, Patrizia Grazioli, Sara Masinelli, Lorenza Roversi
Termine massimo di conclusione del procedimento
: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza o all'avvio d'ufficio.

  • per le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA

 

  • Alienazione di beni culturali di proprietà pubblica

    artt. 55-56 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Alienazione di beni culturali di proprietà privata e diritto di prelazione

    artt. 59-62 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Archeologia preventiva

    art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 38, c. 8 e 41, c. 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

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  • Autorizzazione paesaggistica

    artt. 146-149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
    D.P.R. 31/2017

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  • Collocamento di mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali

    artt. 49 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Concessione in uso individuale di beni culturali pubblici

    art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Concessione per scavi e ricerche archeologiche

    artt. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Contributi e agevolazioni fiscali

    artt. 31, 32, 34-38 e 120 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 15, c. 1, lett. g), h) e 100, c. 2 lett. e), f) del D.P.R. 917/1986; art. 65-bis del D.L. 73/2021; art. 1 del D.L. 83/2014; artt. 12, c. 1, lett. g) e 13 del D.Lgs. 346/1990

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  • Dichiarazione di notevole interesse pubblico

    artt. 136-142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali

    art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Interventi conservativi imposti

    artt. 32-34 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Interventi d'urgenza per messa in sicurezza

    art. 27 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Prescrizioni di tutela indiretta

    artt. 45-47 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Prestiti per mostre ed esposizioni

    art. 48 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Restauro o distacco di affreschi stemmi graffiti lapidi iscrizioni tabernacoli e altri ornamenti di edifici

    art. 50 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i.

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  • Spostamento di beni culturali mobili

    art. 21, c. 1 lett. b e c. 2 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i.

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  • Verifica o dichiarazione di interesse culturale

    artt. 10 e 12-16 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

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