Riferimenti normativi: artt. 59-62 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

MODULISTICA


La normativa prevede che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali appartenenti a soggetti privati debbano essere obbligatoriamente denunciati al Ministero entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto affinché lo stesso possa detenere i dati identificativi della proprietà e, nei casi previsti, esercitare il diritto di prelazione.

La denuncia di trasferimento deve essere presentata al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i beni da parte dei seguenti soggetti:

  • alienante o cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  • erede o legatario, in caso di successione a causa di morte; per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 del Codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Affinché sia valida, la denuncia deve contenere i seguenti dati:

- dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, affinché risulti che entrambe le parti siano a conoscenza dei vincoli ricadenti sul bene stesso;
- dati identificativi dei beni o dati catastali dei beni;
- indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal Codice.

Denuncia di trasferimento a titolo oneroso

Per i trasferimenti di proprietà o detenzione che rientrano in questa fattispecie (alienazione dietro pagamento di un prezzo, alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro, permuta, dazione in pagamento) è prevista la facoltà di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero.

Denuncia di trasferimento a titolo non oneroso

Per i trasferimenti di proprietà o detenzione a titolo gratuito (successione, donazione, lascito, divisione testamentaria, fusione di società, scissione di società) non è prevista la facoltà di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero.

Esercizio del diritto di prelazione

Ai sensi dell'art. 60, c.1 del Codice il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, perseguendo l’interesse pubblico di arricchire il patrimonio storico ed artistico della Nazione..
Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione, ne informa la regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene affinché essi possano formulare al Ministero, entro trenta giorni, l'eventuale proposta di prelazione.

Complessivamente il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia prevista, ovvero entro 180 giorni se è presentata tardivamente o risulti incompleta. Entro tali termini il provvedimento di prelazione, se adottato, è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica. In pendenza di tale termine l’atto rimane condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa. Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.

Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici / Ufficio tutela beni architettonici / Ufficio tutela beni storico-artistici 
Responsabile per l'Ufficio tutela beni archeologici e beni architettonici: Silvana Sani
Collaboratore: Marco Raffaini
Responsabile per l'Ufficio tutela beni storico-artistici:
Funzionario storico dell'arte competente per territorio
Termine massimo di conclusione del procedimento:
60/180 giorni a decorrere dall'avvio d'ufficio per l'esercizio del diritto di prelazione.

  • per il modello relativo alla denuncia di trasferimento di proprietà consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA

 

  • Alienazione di beni culturali di proprietà pubblica

    artt. 55-56 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Alienazione di beni culturali di proprietà privata e diritto di prelazione

    artt. 59-62 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Archeologia preventiva

    art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 38, c. 8 e 41, c. 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

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  • Autorizzazione paesaggistica

    artt. 146-149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
    D.P.R. 31/2017

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  • Collocamento di mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali

    artt. 49 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Concessione in uso individuale di beni culturali pubblici

    art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Concessione per scavi e ricerche archeologiche

    artt. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Contributi e agevolazioni fiscali

    artt. 31, 32, 34-38 e 120 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 15, c. 1, lett. g), h) e 100, c. 2 lett. e), f) del D.P.R. 917/1986; art. 65-bis del D.L. 73/2021; art. 1 del D.L. 83/2014; artt. 12, c. 1, lett. g) e 13 del D.Lgs. 346/1990

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  • Dichiarazione di notevole interesse pubblico

    artt. 136-142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali

    art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Interventi conservativi imposti

    artt. 32-34 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Interventi d'urgenza per messa in sicurezza

    art. 27 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Prescrizioni di tutela indiretta

    artt. 45-47 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Prestiti per mostre ed esposizioni

    art. 48 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Restauro o distacco di affreschi stemmi graffiti lapidi iscrizioni tabernacoli e altri ornamenti di edifici

    art. 50 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i.

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  • Spostamento di beni culturali mobili

    art. 21, c. 1 lett. b e c. 2 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i.

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  • Verifica o dichiarazione di interesse culturale

    artt. 10 e 12-16 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

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