Riferimenti normativi: artt. 59-62 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
La normativa prevede che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali appartenenti a soggetti privati debbano essere obbligatoriamente denunciati al Ministero entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto affinché lo stesso possa detenere i dati identificativi della proprietà e, nei casi previsti, esercitare il diritto di prelazione.
La denuncia di trasferimento deve essere presentata al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i beni da parte dei seguenti soggetti:
- alienante o cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- erede o legatario, in caso di successione a causa di morte; per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 del Codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Affinché sia valida, la denuncia deve contenere i seguenti dati:
- dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, affinché risulti che entrambe le parti siano a conoscenza dei vincoli ricadenti sul bene stesso;
- dati identificativi dei beni o dati catastali dei beni;
- indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal Codice.
Denuncia di trasferimento a titolo oneroso
Per i trasferimenti di proprietà o detenzione che rientrano in questa fattispecie (alienazione dietro pagamento di un prezzo, alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro, permuta, dazione in pagamento) è prevista la facoltà di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero.
Denuncia di trasferimento a titolo non oneroso
Per i trasferimenti di proprietà o detenzione a titolo gratuito (successione, donazione, lascito, divisione testamentaria, fusione di società, scissione di società) non è prevista la facoltà di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero.
Esercizio del diritto di prelazione
Ai sensi dell'art. 60, c.1 del Codice il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, perseguendo l’interesse pubblico di arricchire il patrimonio storico ed artistico della Nazione..
Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione, ne informa la regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene affinché essi possano formulare al Ministero, entro trenta giorni, l'eventuale proposta di prelazione.
Complessivamente il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia prevista, ovvero entro 180 giorni se è presentata tardivamente o risulti incompleta. Entro tali termini il provvedimento di prelazione, se adottato, è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica. In pendenza di tale termine l’atto rimane condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa. Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.
Ufficio competente: Ufficio tutela beni archeologici / Ufficio tutela beni architettonici / Ufficio tutela beni storico-artistici
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