Riferimenti normativi: art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
artt. 38, c. 8 e 41, c. 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

MODULISTICA


Ai sensi dell’art. 28, c. 4 del Codice e in attuazione dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, nel caso di opere pubbliche o di pubblico interesse ricadenti in aree di interesse archeologico la normativa prevede che venga attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico al fine di di accertare il rischio archeologico dell'area in oggetto e di prevedere in conseguenza eventuali variazioni progettuali necessarie alla sua salvaguardia, difficilmente effettuabili in corso d'opera.

Nela prima fase della procedura le stazioni appaltanti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente a mezzo PEC copia del progetto di fattibilità dell'intervento, corredata da una relazione archeologica preliminare basata sull'analisi puntuale di documentazione d'archivio, bibliografia, cartografia storica e interpretazione delle foto aeree, integrata dai dati rilevati sul terreno mediante una ricognizione di superficie sull’areale in cui si concentreranno le opere in progetto.

Le modalità di consegna della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico sono disciplinate dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 - Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, mentre l'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva è consultabile nell'apposita sezione della pagina dedicata ai Professionisti dei Beni Culturali.

Qualora la Soprintendenza, in seguito ai risultati della valutazione preliminare, rilevi l’esistenza di un interesse archeologico può richiedere un approfondimento dell'indagine archeologica tramite carotaggi, prospezioni non invasive o sondaggi esplorativi e, nel caso di ritrovamenti significativi, l'estensione dello scavo all’intera area. Tale indagine è diretta scientificamente dalla Soprintendenza con oneri a carico della stazione appaltante.

Tali indagini dovranno essere realizzate da archeologi professionisti in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo, ai sensi del D.M. 20 maggio 2019, All. 2.

La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva da parte dell’impresa che ha eseguito le indagini, riportante i risultati cui si è giunti a seguito dello scavo archeologico.

La successiva autorizzazione del Soprintendente conterrà eventuali prescrizioni a seconda dei possibili esiti evidenziati dalla relazione:

  • Contesto nel quale lo scavo esaurisce di fatto il deposito archeologico per il quale si può passare alla fase attuativa dei lavori e alle successive attività di edificazione;
  • Contesto che evidenzia un complesso leggibile nella sua unitarietà, ma scarsamente conservato per il quale sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, anche in altra sede, secondo le prescrizioni del Soprintendente che potrà richiedere eventuali varianti progettuali;
  • Ritrovamento di un contesto di grande importanza storico-archeologica da assicurare mediante l’integrale mantenimento in sito, per il quale sono necessarie la valutazione di varianti progettuali e l'apposizione di apposito vincolo all’area, al fine di preservarla.

L'attivazione della suddetta procedura non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, in ottemperanza dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016.

In caso di lavori che interessino beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice è necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione ex art. 21.

Ufficio competente: Funzionario archeologo competente per territorio
Termine massimo di conclusione del procedimento
: avvio della procedura entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità; 60 giorni per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete.

  • per le disposizioni relative alle modalità di consegna della documentazione e dei materiali di scavo consultare l'apposita sezione alla voce MODULISTICA

 

Archeologia preventiva a Ponticelli di Malalbergo - il rinvenimento di una terramara
 Mosaico rinvenuto a Imola durante alcuni scavi Hera
  • Alienazione di beni culturali di proprietà pubblica

    artt. 55-56 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Alienazione di beni culturali di proprietà privata e diritto di prelazione

    artt. 59-62 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Archeologia preventiva

    art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 38, c. 8 e 41, c. 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

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  • Autorizzazione paesaggistica

    artt. 146-149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
    D.P.R. 31/2017

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  • Collocamento di mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali

    artt. 49 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Concessione in uso individuale di beni culturali pubblici

    art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Concessione per scavi e ricerche archeologiche

    artt. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Contributi e agevolazioni fiscali

    artt. 31, 32, 34-38 e 120 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 15, c. 1, lett. g), h) e 100, c. 2 lett. e), f) del D.P.R. 917/1986; art. 65-bis del D.L. 73/2021; art. 1 del D.L. 83/2014; artt. 12, c. 1, lett. g) e 13 del D.Lgs. 346/1990

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  • Dichiarazione di notevole interesse pubblico

    artt. 136-142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali

    art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Interventi conservativi imposti

    artt. 32-34 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Interventi d'urgenza per messa in sicurezza

    art. 27 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Prescrizioni di tutela indiretta

    artt. 45-47 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

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  • Prestiti per mostre ed esposizioni

    art. 48 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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  • Restauro o distacco di affreschi stemmi graffiti lapidi iscrizioni tabernacoli e altri ornamenti di edifici

    art. 50 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i.

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  • Spostamento di beni culturali mobili

    art. 21, c. 1 lett. b e c. 2 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i.

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  • Verifica o dichiarazione di interesse culturale

    artt. 10 e 12-16 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

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