Riferimenti normativi: artt. 146-149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. n. 31/2017
Per le opere o gli interventi da realizzarsi su immobili o in aree sottoposte a regime di tutela paesaggistica che comportino alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici è necessario ottenere preventivamente la specifica autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice, la quale attesta la compatibilità tra i valori da tutelare e l'intervento proposto e costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
L'amministrazione responsabile per l'adozione del provvedimento è di norma la Regione, ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia), che si esprime previa acquisizione del parere vincolante del Soprintendente. Nel territorio di pertinenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è competenza degli Uffici Comunali preposti, a cui va quindi inoltrata la richiesta.
L'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'inizio dei lavori e diventa efficace trenta giorni dopo la sua emanazione ovvero a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. Essa conserva la sua validità per un periodo di cinque anni, scaduto il quale gli interventi progettati devono essere sottoposti a nuova autorizzazione, mentre i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
A seconda della tipologia di interventi da realizzare e/o delle caratteristiche dell'area oggetto degli stessi la normativa individua:
Interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Come disposto dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, sono esclusi da autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste sottoposti a tutela paesaggistica, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata sono inoltre esclusi gli interventi elencati nell'Allegato A del medesimo decreto.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Nel caso di opere o interventi che incidano in maniera significativa sul territorio e che non rientrino nelle altre fattispecie previste dalla normativa vigente è necessario ottenere la specifica autorizzazione seguendo l'iter procedimentale ordinario indicato dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, presentando apposita domanda all'amministrazione comunale procedente che si esprime previo parere vincolante del Soprintendente, da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti. Decorsi tali termini senza che sia stato reso il parere, ai sensi dell’art. 16 della Legge 241/1990, si forma il silenzio assenso della Soprintendenza e l'amministrazione competente provvede sulla proposta di autorizzazione.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, c. 9 del D.Lgs. 42/2004, Il D.P.R. 31/2017 ha introdotto un'iter procedimentale semplificato per gli interventi considerati di lieve entità, che prevede uno snellimento della documentazione necessaria e dei tempi previsti per il rilascio dell'autorizzazione. La domanda deve essere presentata all'amministrazione comunale procedente la quale si esprime previo parere vincolante del Soprintendente, da rendersi entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli atti. Decorsi tali termini senza che sia stato reso il parere, ai sensi dell’art. 16 della Legge 241/1990, si forma il silenzio assenso della Soprintendenza e l'amministrazione competente provvede sulla proposta di autorizzazione.
Le opere e gli interventi assoggettati al procedimento semplificato sono indicati nell'Allegato B del medesimo decreto.
L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio svolge il monitoraggio della pianificazione e delle trasformazioni del territorio, in attuazione dell'art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 24/2017. La Banca dati delle autorizzazioni paesaggistiche raccoglie in maniera omogenea le informazioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate o diniegate nella nostra Regione dal 2010 ad oggi.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Nel caso di opere o interventi realizzati su immobili o in aree sottoposte a regime di tutela paesaggistica in assenza o in difformità dall'autorizzazione rilasciata, l’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 prevede che i soggetti interessati possano presentare all'amministrazione competente un'apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, finalizzata alla verifica della compatibilità dei lavori eseguiti rispetto ai valori e obiettivi di tutela indicati dal provvedimento di vincolo e dai piani paesaggistici e al rilascio di un’autorizzazione paesaggistica postuma. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.
I casi individuati dal Codice per i quali è possibile presentare domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica sono i seguenti:
- lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria che consiste nella rimessione in pristino a spese del trasgressore.
Ufficio competente: Funzionario architetto competente per territorio Termine massimo di conclusione del procedimento: 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione responsabile per l'adozione del provvedimento nel caso di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie; 60 giorni per i procedimenti semplificati; 180 giorni per l'accertamento di compatibilità paesaggistica. |