Riferimenti normativi: art. 21, c. 1, lett. b) e c. 2 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i.
Come disposto dall'art. 21, c. 1, lett. b) del Codice, lo spostamento di un bene culturale mobile è possibile previa autorizzazione del Soprintendente, ottenuta in seguito ad apposita istanza avanzata da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene medesimo, che deve contenere.
- dati identificativi del bene e del richiedente;
- motivazione dello spostamento;
- dati della sede originaria e della nuova sede di collocazione;
- esplicitazione delle garanzie di sicurezza a tutela del bene messe in atto durante il trasporto e nella nuova sede di conservazione.
Non è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lo spostamento di beni culturali mobili dipendente dal mutamento di dimora o sede del detentore, in questo caso è obbligatoria la denuncia di spostamento alla Soprintendenza la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le misure necessarie per garantire la conservazione e la tutela del bene durante le fasi di movimentazione e trasporto.
Lo spostamento di beni culturali mobili che prevede l’uscita dal territorio della Repubblica Italiana dovrà seguire, inoltre, le procedure previste per la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale di competenza dell'Ufficio Esportazione.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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