Riferimenti normativi: art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che i beni culturali non possano essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione e, all'art. 21, c. 4 dispone altresì che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui medesimi beni, ivi compresi il restauro, la manutenzione e gli altri interventi conservativi, sia subordinata all'acquisizione di autorizzazione da parte del Soprintendente.
L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo con specifica istanza da trasmettere contestualmente alla documentazione richiesta all'
La rimozione o demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. a) e lo smembramento di collezioni, serie e raccolte, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. e) sono subordinati ad autorizzazione da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna (CoRePaCu), su valutazione istruttoria della Soprintendenza alla quale è necessario rivolgere apposita istanza.
Infine, come disposto dall'art. 21, c. 4, è posto in capo ai soggetti proprietari o che hanno la disponibilità del bene culturale un obbligo di comunicazione del mutamento della destinazione d'uso del bene ai competenti organi ministeriali, che in questo modo possono compiere preventivamente e tempestivamente le valutazioni sulla compatibilità della nuova destinazione con gli aspetti di tutela e conservazione.
Si rammenta la necessità, qualora ricorra il caso, di presentare contestualmente alla richiesta di autorizzazione la domanda di ammissibilità ai contributi statali per restauro e interventi conservativi su beni culturali previsti dagli artt. 35 e 37 del Codice.
Rischio sismico: in ottemperanza alla Circolare n. 15/2015 del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, i progetti relativi a interventi di miglioramento sismico, restauro e manutenzione straordinaria degli edifici sottoposti a tutela devono essere integrati con la Scheda sinottica dell’intervento al fine di ottemperare alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico. Per ulteriori informazioni in materia si rimanda alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008).
Interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione: i lavori condotti in assenza o in difformità dell’autorizzazione possono essere impediti o sospesi dal Soprintendente e sono punibili ai sensi degli artt. 160 e 169 del D.Lgs. 42/2004.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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