Riferimenti normativi: art. 48 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
La procedura di autorizzazione al prestito, ai sensi dell'art. 48 del Codice, è necessaria quando un bene culturale mobile deve essere temporaneamente esposto presso un luogo diverso da quello di abituale conservazione in occasione di mostre ed esposizioni ed è regolamentata dalla Circolare 29/2019 emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ne stabilisce criteri e modalità.
La competenza al rilascio dell'autorizzazione:
- spetta al Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio su delega della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio nel caso di mostre che si svolgono sul territorio nazionale, salvo i casi di particolare delicatezza e rilevanza individuati in base alla natura e tipologia dei beni richiesti in prestito e al loro valore culturale in rapporto al contesto di appartenenza, per i quali l'adozione del provvedimento finale resta in capo alla DG ABAP su istruttoria e parere di idoneità al prestito della competente Soprintendenza;
- ricade sulla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio nel caso di mostre che si svolgono all'estero, su istruttoria e parere di idoneità al prestito della competente Soprintendenza. Si precisa che, in caso di mostre o esposizioni che si svolgono all’estero, acquisita l'autorizzazione al prestito è necessario richiedere all’Ufficio Esportazione anche il rilascio dell’Attestato di circolazione temporanea ai sensi degli artt. 66, 71 e 74 del Codice.
Sono soggetti ad autorizzazione:
- i beni culturali che appartengono a Stato, Regioni, Province, Comuni, soggetti privati senza fine di lucro quali fondazioni o associazioni, inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni;
- i beni culturali appartenenti alle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, anche se aventi meno di settanta anni;
- le opere di proprietà privata sottoposte a vincolo, cioè dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice.
L'istanza a nome del proprietario del bene e del soggetto organizzatore dell'evento deve essere presentata alla Soprintendenza territorialmente competente almeno 4 mesi prima della data di inaugurazione della mostra, al fine di permettere agli uffici ministeriali di svolgere le attività istruttorie preliminari all'emanazione del provvedimento di autorizzazione, quali la valutazione dello stato conservativo del bene e la congruità della documentazione presentata. La Soprintendenza ha facoltà di rigettare le richieste che non pervengano nei tempi e nelle modalità indicate.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’acquisizione agli atti della documentazione necessaria per la fase istruttoria, elencata nella Tabella B della Circolare DG ABAP 29/2019. Il provvedimento finale di autorizzazione al prestito sarà notificato dalla Soprintendenza ai soggetti interessati.
Ufficio competente: Ufficio Mostre
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