Riferimenti normativi:
artt. 31, 32, 34-38 e 120 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
artt. 15, c. 1, lett. g), h) e 100, c. 2 lett. e), f) del D.P.R. 917/1986;
art. 65-bis del D.L. 73/2021;
art. 1 del D.L. 83/2014;
artt. 12, c. 1, lett. g) e 13 del D.Lgs. 346/1990
La normativa stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico.
Tuttavia, la salvaguardia del patrimonio culturale è interesse della collettività e per questo ai proprietari di beni culturali sono riconosciuti strumenti di sostegno diretti e indiretti alle spese sostenute quali contributi e agevolazioni fiscali per l'esecuzione dei lavori, imposti o volontari, per la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni stessi. Specifiche agevolazioni sono riconosciute anche ai soggetti che forniscono le risorse economiche necessarie per tali interventi o per lo svolgimento di attività culturali.
Si precisa che l'accesso ai contributi e alle agevolazioni fiscali previste in materia di beni e attività culturali è subordinata all'effettivo accertamento formale di sussistenza del vincolo per i beni oggetto di richiesta e all’avvenuto rilascio, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Contributi statali per restauro e interventi conservativi su beni culturali
Come disposto dagli artt. 31, 35, 36 e 37 del Codice, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico il Ministero ha facoltà di contribuire in tutto o in parte alle spese sostenute dai proprietari per il restauro dei beni culturali.
La domanda di ammissibilità ai contributi deve essere presentata alla Soprintendenza contestualmente all'istanza di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ex art. 21 del Codice. In sede di autorizzazione il Soprintendente si pronuncia, su richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi richiesti, determinandone l'importo ammesso, e trasmette la proposta al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura che, in base all’ammontare delle risorse disponibili determinate annualmente dagli organi ministeriali competenti con apposito decreto, eroga i contributi concessi. In caso di insufficienza delle risorse nell’anno per il quale è stata presentata la domanda, istruita e ritenuta ammissibile, la stessa potrà essere soddisfatta nell’esercizio successivo.
Nel caso in cui l'istanza presentata risulti incompleta o non conforme, la Soprintendenza procederà a richiedere le integrazioni necessarie alla regolarizzazione della stessa o a emettere apposito preavviso di diniego.
Come previsto dall'art. 38 del Codice, gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il contributo dello Stato devono essere resi accessibili al pubblico a titolo completamente gratuito secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero e i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa o della concessione del contributo.
I contributi statali sono riconducibili a due differenti tipologie che seguono diverse procedure di erogazione:
Contributi in conto capitale: consistono nel rimborso parziale o totale, a consuntivo, delle spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per gli interventi di conservazione su beni culturali ritenuti ammissibili ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice.
Il Ministero può concorre alla spesa per un ammontare non superiore alla metà della stessa; fino al suo intero ammontare se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali. Il progetto delle opere da eseguire corredato dal relativo preventivo di spesa e il consuntivo finale devono essere sottoposti alla valutazione della Soprintendenza per l’alta sorveglianza e per le verifiche di competenza. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario; possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Qualora gli interventi non risultino, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti eventualmente percepiti. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente fra il 1 gennaio e il 31 maggio di ogni anno.
Contributi in conto interessi: consistono nel pagamento degli interessi relativi ai mutui o altre forme di finanziamento accordati dagli Istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi di restauro a norma degli artt. 21 e 22 del Codice.
Il Ministero può concorrere alla spesa sostenuta dai privati sui mutui, relativamente agli interessi, nella misura massima corrispondente ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale erogato. Tale contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità stabilite da apposite convenzioni. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
Per ulteriori informazioni in materia consultare il Decreto MIBAC-MEF 471/2018 e la Circolare DG ABAP n. 51/2020.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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Oneri detraibili e deducibili per interventi di manutenzione, protezione o restauro su beni culturali
Ai sensi dell'art. 15, c. 1 lett. g) e dell'art. 100, c. 2 lett. e) del D.P.R. 917/1986 - TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi al contribuente che esegue interventi di manutenzione, protezione o restauro su beni culturali di cui sia proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, spetta:
- se persona fisica una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti, nella misura della spesa rimasta effettivamente a carico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo;
- se società o ente commerciale una deduzione dalla base imponibile per un importo complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese.
La documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali previste, per gli effetti dell'art. 40, c. 9 del D.L. 201/2011, recepito dalla Legge 214/2011, sono sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata alla Soprintendenza competente, relativa al carattere necessario e alla congruità delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui i benefici si riferiscono. Copia della suddetta andrà successivamente presentata in sede di dichiarazione dei redditi per usufruire dell'agevolazione.
Il Ministero della Cultura esegue controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.
Il diritto alle agevolazioni viene meno in caso di mutamento di destinazione d'uso dei beni senza la preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Cultura, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione da parte dello Stato sui beni mobili o immobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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Oneri detraibili e deducibili per erogazioni liberali a favore della cultura
Ai sensi dell'art. 15, c. 1 lett. h) e dell'art. 100, c. 2 lett. f) del D.P.R. 917/1986 - TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al contribuente che elargisce erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche; di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del MiC; di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali, o che effettua erogazioni per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali, spetta:
- se persona fisica una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dell'erogazione elargita, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo;
- se società o ente commerciale una deduzione dalla base imponibile per un importo complessivo non superiore al 5 per mille.
Le agevolazioni spettano solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per il cosiddetto Art Bonus, tra queste le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti ecclesiastici per sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che non ricadano in aree colpite da eventi sismici; le mostre, le esposizioni, le iniziative culturali, gli studi e le ricerche devono essere preventivamente autorizzate dagli appositi organi ministeriali.
La documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali previste, per gli effetti dell'art. 40, c. 9 della Legge 214/2011, sono sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata alla Soprintendenza competente, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Si segnala che la dichiarazione sostitutiva attiene esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento. Il Ministero della Cultura esegue controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.
Maggiori informazioni si trovano sulla pagina dedicata nel sito del Ministero della Cultura e nella Circolare DG OAGIBP n. 222/2012.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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Credito d'imposta per interventi di manutenzione, protezione o restauro su immobili di interesse storico-artistico - Fondo per il restauro
Ai sensi dell'art. 65-bis del D.L. 73/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della Cultura il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico di cui al D.Lgs. 42/2004, e del Decreto n. 346/2021 adottato dal Ministero della Cultura di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne definisce criteri e modalità di gestione e di funzionamento, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo immobili di interesse storico e artistico sottoposti a tutela viene riconosciuto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi autorizzati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, volti alla manutenzione, protezione e restauro dei predetti immobili un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dai richiedenti, fino ad un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ogni annualità, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente dal 1 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo al servizio dedicato della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. La DG ABAP trasmette le istanze ricevute alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti al fine di verificarne l’ammissibilità e comunicare alla Direzione Generale l’esito delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse all’agevolazione. Entro il mese di luglio dell’anno di presentazione della richiesta, il credito d’imposta sarà riconosciuto con provvedimento del Direttore Generale ABAP, secondo l’ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per ulteriori indicazioni consultare la Circolare DG ABAP n. 49/2021.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo - Art bonus
L’Art Bonus, introdotto con D.L. 83/2014 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura finalizzata a superare le differenze previste dalle disposizioni degli artt. 15, c. 1 lett. h) e 100, c. 2 lett. f), g) del D.P.R. 917/1986 - TUIR, che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche e una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.
In particolare il donatore, sia persona fisica che giuridica, potrà godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate a partire dal 2014 per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi; per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero della Cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati da eventi sismici, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, e dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
L'Art Bonus può essere elargito esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi escluse le erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal suddetto D.P.R. 917/1986 - TUIR. E' prevista una deroga per i beni culturali di interesse religioso anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, situati nei comuni colpiti da eventi sismici.
Maggiori informazioni sono reperibili nel portale dedicato Art Bonus.
Sponsorizzazioni
Ai sensi dell'art. 120 del Codice, è sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, formalizzato con apposito contratto di sponsorizzazione, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. La sponsorizzazione viene determinata attraverso la stipula di un contratto tra soggetto sponsorizzato e sponsor, in cui il primo si obbliga ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie nei confronti del secondo, dietro versamento di un corrispettivo. I costi sostenuti dallo sponsor sono interamente deducibili dal reddito d’impresa. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà.
La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
Per approfondire, consultare il Vademecum per sponsorizzazioni culturali e il Decreto MiBACT del 19 dicembre 2012.
Imposta sulle successioni o donazioni per il trasferimento di beni culturali
Ai sensi degli artt. 12, c. 1, lett. g) e 13 del D.Lgs. 346/1990 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, i beni culturali sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo previsto dal D.Lgs. 42/2004 anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.
A tal fine, l'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, alla competente Soprintendenza la quale rilascia per ogni singolo bene l'attestazione di esistenza del vincolo e di assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione che deve essere presentata all'Ufficio del Registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.
L'alienazione in tutto o in parte dei beni prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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