Riferimenti normativi: artt. 32-34 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
La Soprintendenza può imporre al proprietario, detentore o possessore di beni culturali gli interventi necessari a garantire la conservazione del bene, o può decidere di provvedervi direttamente, soprattutto in caso di urgenza e di pericolo per il bene stesso.
A tal fine il Soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire. La relazione è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che ha facoltà di far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi conservativi, assegna al proprietario, possessore o detentore del bene un termine per la presentazione di un progetto esecutivo delle opere necessarie che sia conforme alla relazione tecnica stilata dalla Soprintendenza. Il progetto presentato è approvato dal Soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Nel caso di beni immobili, il progetto è trasmesso dalla Soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del Soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Le spese sostenute per gli interventi sono a carico dello stesso proprietario, possessore o detentore del bene culturale. Tuttavia, nei casi in cui gli interventi siano di particolare importanza o siano eseguiti su beni di uso e godimento pubblico, è previsto che il Ministero provveda in tutto o in parte al finanziamento dell’intervento. I proprietari, possessori o detentori di beni culturali possono, infatti, richiedere un contributo statale per gli interventi di restauro effettuati, sia che essi siano volontari, sia che vengano imposti dalla Soprintendenza.
Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
|