Con il termine beni culturali il D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio ha inteso designare le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, i quali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati né adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico. Tali beni non possono essere rimossi, demoliti, spostati o trasferiti di proprietà senza l'autorizzazione del Ministero. Inoltre, la realizzazione di interventi su beni sottoposti a vincolo è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale.
Ai sensi del Codice, sono beni culturali:
- le cose mobili e immobili di cui all'art. 10, c. 1 appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e per le quali sia intervenuta la verifica dell’interesse culturale prevista dall’art. 12 del Codice.
Per le medesime cose, vige la cosiddetta presunzione di interesse culturale che le sottopone alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
Come indicato all’art. 10, c. 4, sono comprese in questa categoria anche le seguenti tipologie di beni:
- le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. - i beni culturali ex lege appartenenti a soggetti pubblici di cui all’art. 10, c. 2 che, in quanto tali, non necessitano di nessun tipo di accertamento e rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, c. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. - i beni appartenenti a soggetti privati o a chiunque appartenenti di cui all’art. 10, c. 3 e 4, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall’art. 13 del Codice.
- le cose immobili e mobili, opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, comprese quelle indicate all’art. 10, c. 4, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al c. 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'art. 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
- le cose, a chiunque appartenenti, opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, che non siano ricomprese fra quelle indicate al c. 2 e che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. - categorie di beni assoggettati a specifiche disposizioni di tutela di cui all’art. 11, per i quali resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'art. 10 del Codice.
- è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (art. 50, c. 1), nonché il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale (art. 50, c. 2);
- è vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno 20 anni, nonché (indipendentemente dalla tipologia e dal termine indicato) rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'art. 13 (art. 51);
- è vietato o sottoposto a condizioni particolari l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di valore culturale individuate dai comuni, sentito il soprintendente (art. 52, c. 1);
- vi è l'obbligo, per chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza o, in mancanza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza (art. 64). L'uscita di tali opere non è soggetta ad autorizzazione, ma l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che ricorrano le condizioni previste, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale (art. 65, c. 4 e 4-bis);
- il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito, per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciuto dallo stesso Ministero (art. 37);
- è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica di fotografie, con relativi negativi e matrici, di esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, di documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni, di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, e di beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni (art. 65, c. 3, lett. c);
- non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 67, c. 2).
E’ necessario ricordare, infine, che ai sensi dell’art. 91 le cose indicate all’art. 10 da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato, come disposto dagli artt. 822 e 826 del Codice Civile, e che per esse non è richiesto l’accertamento dell’interesse culturale.