Riferimenti normativi: artt. 49 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
La norma prevede il divieto di collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e dispone, altresì, che gli immobili e le aree di interesse paesaggistico non possano essere distrutti, né vi possano essere introdotte modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Tuttavia, in seguito ad apposita istanza formale da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, il collocamento o l'affissione di tali mezzi possono essere autorizzati qualora non si rechi danno all'aspetto, al decoro o alla pubblica fruizione dei beni culturali o paesaggistici interessati.
Collocamento di mezzi pubblicitari su edifici o aree tutelati come beni culturali
Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il collocamento di mezzi pubblicitari su edifici o aree tutelati come beni culturali è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione del Soprintendente, rilasciata in seguito a verifica di compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati, cui va quindi inoltrata apposita istanza formale.
Il parere favorevole della Soprintendenza è necessario anche per la collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità su strade site nell'ambito o in prossimità di beni culturali (salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli).
Sempre in relazione ai beni tutelati, il Soprintendente rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori, dopo aver valutato la compatibilità con il loro carattere artistico o storico. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Collocamento di mezzi pubblicitari nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici
Per quanto riguarda la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari nell’ambito e in prossimità di beni paesaggistici sottoposti a tutela, la Soprintendenza esprime un parere vincolante nel corso dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica previsti dall’art. 146 del Codice, all’ente responsabile del procedimento (Regione, Comune) competente per il rilascio dell’autorizzazione.
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Ufficio competente: Funzionario competente per territorio
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